Tratta e Sfruttamento

 
 

LEGGE 189/02 – MODIFICA AL TESTO SULL’IMMIGRAZIONE


Riportiamo qui a seguito alcune importanti novità che la legge riconosciuta come “Bossi Fini” ha apportato nella regolamentazione in materia immigrazione.
Tali nuove norme non hanno modificato l’art. 18 ed i percorsi di protezione sociale.
E’ altresì vero che la condizione di clandestinità o irregolarità, che la gran parte delle ragazze vive nel periodo in cui si prostituiscono sotto il controllo del racket, le ha rese ulteriormente vulnerabili alle numerose azioni repressive e di controllo delle forze dell’ordine. Ciò causa purtroppo nelle stesse un aumento nella loro percezione delle forze dell’ordine come soggetti negativi e non come soggetti potenzialmente in grado di aiutarle ad uscire da situazioni di sfruttamento.

PERMESSO DI SOGGIORNO: viene concesso solo allo straniero che ha già un contratto di lavoro. Le ambasciate e i consolati italiani avrebbero dovuto fungere da uffici di collocamento, cercando di soddisfare le richieste di imprese e di famiglie alla ricerca di colf. Il permesso di soggiorno dura due anni; se nel frattempo lo straniero ha perso il lavoro dovrà tornare in patria, altrimenti diverrà irregolare.
QUOTE: ogni anno il presidente del Consiglio, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, pubblica il decreto con le quote flussi, cioè il numero di extracomunitari che possono entrare. Il decreto però e’ facoltativo.
SPONSOR: e’ stata abrogata la figura dello sponsor, prevista inizialmente dalla legge riconosciuta come ”Turco-Napolitano”.
COLF E BADANTI: è stato possibile sanare una colf a famiglia e un numero illimitato di badanti nei casi in cui è stata certificata la presenza di anziani o disabili che ne avessero bisogno.
IRREGOLARI: l’irregolare (una persona con documenti d’identità ma senza permesso di soggiorno) viene espulso con “accompagnamento alla frontiera”, dovrebbe essere materialmente accompagnato su un mezzo che lo riporti in patria. E’ quanto già prevedeva la Turco- Napolitano.
Per far si che il decreto di espulsione sia immediatamente esecutivo, prevedendo così l’accompagnamento alla frontiera, deve essere preceduto da un’udienza di convalida davanti ad un Giudice di Pace e alla presenza di un avvocato difensore. Entro 5 giorni lo straniero deve comunque lasciare il territorio italiano.
CLANDESTINO: il clandestino (senza documenti di identità) dovrebbe essere condotto in appositi centri di permanenza (CPT) fino ad un massimo di 60 giorni, teoricamente necessari a definirne l’identità, elemento indispensabile per poter poi eseguire il rimpatrio (la Turco-Napolitano prevedeva 30 giorni). Se ciò risulta non possibile al clandestino viene comunque ‘intimato’ di lasciare il paese entro 5 giorni.
Successivamente, nel caso lo straniero venga nuovamente ritrovato dalle Forze dell’Ordine sul territorio italiano dovrebbe scattare a suo carico il fermo immediato a cui seguirebbe, per direttissima, un processo penale che può comportare pene detentive sino ad un massimo di 1 anno (in assenza di aggravanti). La clandestinità, infatti, diventa in questi casi un reato punibile penalmente.
IMPRONTE DIGITALI: a tutti gli stranieri che chiedono il permesso di soggiorno vengono prese, registrate e catalogate le impronte digitali. E’ previsto inoltre la foto-segnalazione.
PREVENZIONE: per prevenire l’immigrazione clandestina il ministero dell’Interno potrebbe inviare presso ambasciate e consolati funzionari di polizia esperti.
MINORI: i minori non accompagnati da nessun parente sono ammessi per almeno tre anni a un progetto di integrazione sociale e civile di un ente pubblico o privato. Avranno il permesso di soggiorno al compimento dei diciotto anni. Una volta maggiorenne sarà l’ente gestore del progetto a dover garantire e provare che il ragazzo si trovava in Italia da non meno di quattro anni, che aveva seguito il progetto di integrazione da non meno di tre, che ha una casa e che frequenta corsi di studio oppure lavora. O, ancora, che e’ in possesso di un contratto di lavoro anche se non ha ancora iniziato l’attività’. I permessi di soggiorno rilasciati a minori ed ex minori dovranno essere sottratti alle quote d’ingresso definite annualmente.
Diversamente Uguali - Calendario 2010
formato .PDF Testo D.Lgs. 286/1998 art.18
formato .PDF Testo D.Lgs. 286/1998 artt.34, 35
formato .PDF Testo di legge Merlin (n°75/1958)
formato .PDF Testo di legge controla tratta (n°228/2003)
 
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