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LEGGE 11 AGOSTO 2003 n°228 - MISURE CONTRO LA TRATTA DI PERSONEQuesta legge modifica gli articoli 600-601-602 del Codice Penale mettendo in evidenza non solo la schiavitù, ma anche la servitù, situazione in cui si genera sempre un’invischiamento della persona offesa piuttosto che una vera costrizione. Ciò accade non solo nei casi di servitù domestica, ma anche in quelli di sfruttamento sessuale. Art. 600 – (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù) La nuova norma considera la schiavitù e la servitù come riduzione o mantenimento della persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportano lo sfruttamento. Il reato è’ punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nella stato di soggezione continuativa ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una condizione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di un minore o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona al prelievo degli organi. In questo caso viene delineato un reato a forma vincolata: la condotta viene indicata oltre che violenta anche minacciosa e ingannatoria che si è creata dall’approfitamento da una situazione di necessità da parte della vittima. La nuova normativa mette in evidenza lo stato di assoggettamento realizzato facendo leva su situazioni di estremo bisogno come nei casi della servitù da debito, e nei casi di sradicamento e di isolamento della vittima che non è nelle condizioni né di poter cercare o di avere aiuto e appoggio al di là dei suoi sfruttatori (viene così introdotto il concetto di vulnerabilità). La nuova norma considera la schiavitù e la servitù come riduzione o mantenimento della persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportano lo sfruttamento.Il reato è’ punito con la reclusione da otto a venti anni.La riduzione o il mantenimento nella stato di soggezione continuativa ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una condizione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di un minore o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona al prelievo degli organi.In questo caso viene delineato un reato a forma vincolata: la condotta viene indicata oltre che violenta anche minacciosa e ingannatoria che si è creata dall’approfitamento da una situazione di necessità da parte della vittima. Art. 601 - (Tratta di persone) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La caratteristica di questo articolo è che il dolo viene considerato come “dolo specifico” cioè la persona che crea schiavitù o servitù lo fa con uno scopo preciso: quella di sottrarre libertà. Art. 602 - (Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore o se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Questo articolo invece ha una difficile applicazione in quanto occorre, di volta in volta, provare la compravendita, cioè il passaggio di denaro, il collegamento nonché causale tra il passaggio di denaro e l’acquisto della persona. Le pene sono identiche per tutti e tre gli articoli con le aggravanti per quanto riguarda i minorenni, o la finalizzazione allo sfruttamento della prostituzione, o del prelievo degli organi. Importante dire che tutti e tre i reati sono stati inseriti in tutte le disposizioni che consentono l’utilizzazione degli strumenti di indagine propri della criminalità organizzata. I casi di traffico vengono attribuiti alla Direzione Distrettuale Antimafia, questo comporta un salto di qualità nell’azione penale, in quanto il traffico viene gestito da gruppi in collegamento con altri gruppi di diversi paesi. Con questa nuova considerazione dei reati vi è stata una modifica anche per quanto riguarda la considerazione della vittima in fase di indagine e di processo. Infatti si sono creati gruppi che hanno maturato “buone prassi giudiziarie”, consistenti in nuove tecnologie di approccio e di esame delle vittime, tecniche che si sono rilevate fondamentali nel caso del trafficking. Le vittime sono quasi sempre persone che hanno subito gravi traumi fisici e psichici. Le nuove metodologie proteggono la dignità di persone nel corso delle deposizioni, per garantire loro di rendere una testimonianza attendibile. In fase processuale di dibattimento l’altra innovazione rispetto a questa nuova legge è l’applicazione dell’art. 472 comma 3bis c.p.p., che prevede oltre alla possibilità di procedere in tutto o in parte a porte chiuse, il divieto di porre alla persona offesa domande sulla vita privata o sulla sessualità se non sono necessarie alla ricostruzione dei fatti. Inoltre alla parte offesa dovranno esser poste domande inerenti all’accertamento dei fatti. Le domande relative alla vita privata e sessuale costituiscono un espediente per mettere in difficoltà la persona offesa ricordandole lo stigma sociale connesso con comportamenti pregressi. |
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