Tratta e Sfruttamento

 
 

ASSISTENZA SANITARIA PER GLI STRANIERI


Il testo unico sull’immigrazione disciplina, attraverso gli articoli 34 e 35, la normativa che riguarda gli stranieri anche in materia di sanità. La legge infatti individua i seguenti criteri:
  • Assistenza per stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale (art 34):
    Hanno l’obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
    1. gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
    2. gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
    L’assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
    L’iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere richiesta anche da:
    1. stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
    2. stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari.
  • Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale (art 35)
    Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome.
  • Assistenza sanitaria per gli stranieri presenti sul territorio italiano non in regola con le norme di ingresso e soggiorno (art 35)
    Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche’ continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Sono, in particolare, garantiti:
  1. la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane
  2. la tutela della salute del minore
  3. le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
  4. gli interventi di profilassi internazionale;
  5. la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità’, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Per le persone straniere presenti sul territorio italiano in una condizione di completa clandestinità è previsto il rilascio di un tesserino per lo straniero temporaneamente presente (STP) che permette almeno di avere diritto alle prestazioni più urgenti ed immediate.

Il servizio sanitario (in genere le ASL o le Aziende ospedaliere) rilasciano allo straniero che ne ha bisogno un codice personale valido per sei mesi e rinnovabile che permettere l’usufrutto almeno delle prestazioni più urgenti.

A tale tesserino viene allegata una dichiarazione di indigenza con la quale lo straniero dichiara il proprio stato di impossibilità a pagare la prestazione.
La struttura sanitaria è tenuta a registrare le generalità fornite dallo straniero anche in assenza di documenti d’identità.

Ulteriori informazioni operative circa l’applicazione di tali norme in Lombardia sono contenute nella Circolare N°5 del 24 marzo 2000 della Regione Lombardia indirizzata ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere e delle A.S.L.

Con l’ingresso nell’UE della Romania e Bulgaria si è assistito ad una generale maggior difficoltà d’accesso ai servizi per molti cittadini di tali paesi, in tutti i casi in cui gli stessi non fossero in regola con i requisiti necessari all’iscrizione al SSN (situazione assai frequente). A partire dal 2008 la situazione per molti neo comunitari riguardo la tutela della salute si è ulteriormente aggravata. Gran parte delle Regioni italiane non hanno ancora fornito chiare indicazioni verso i propri servizi per garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali a tale utenza irregolare.
Diversamente Uguali - Calendario 2010
formato .PDF Testo D.Lgs. 286/1998 art.18
formato .PDF Testo D.Lgs. 286/1998 artt.34, 35
formato .PDF Testo di legge Merlin (n°75/1958)
formato .PDF Testo di legge controla tratta (n°228/2003)
 
Copyright © 2009 LULE - All Rights Reserved
Tutti i contenuti del sito sono stati elaborati dalla LULE