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IL D. LGS 286/98 – TESTO UNICO IN MATERIA DI IMMIGRAZIONEArticolo 18: i percorsi di protezione sociale Le norme introdotte dopo il 1998 che modificano la legge che disciplina l’immigrazione non hanno nella forma modificato l’articolo 18 del dlgs 286/98 che riguarda il soggiorno per motivi di protezione sociale. L’articolo 18 disciplina i percorsi di integrazione sociale e reinserimento delle vittime della tratta, in particolare a scopo i sfruttamento sessuale. Questo articolo offre l’opportunità alle persone che sono vittime della tratta e del traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento di entrare a far parte di un percorso di protezione sociale che permetterà loro il graduale reinserimento sociale. Per poter accedere ad un percorso di protezione sociale la “vittima” deve dichiarare e poter mostrare con evidenza di aver subito violenza o grave sfruttamento e di correre concreti rischi per la propria incolumità. L’articolo 18 prevede formalmente due possibilità: percorso A E’ il cosiddetto percorso di protezione sociale “senza denuncia” nei confronti degli sfruttatori. L’art. 18, infatti, non prevede l’obbligo di denuncia da parte della vittima per avviare il percorso di protezione ed ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari o, appunto, per protezione sociale. E’ previsto che venga comunque raccolta una dichiarazione dettagliata da parte della vittima di reato che poi sarà trasmessa alla Questura provinciale di competenza insieme alla richiesta di permesso di soggiorno. Sarà l’ente che l’ha accolta e presa in carico (per es. l’ass. LULE) ad occuparsi di scrivere tali documenti dopo aver condotto con l’interessata i colloqui necessari per raccogliere informazioni dettagliate sulla storia di prostituzione e sfruttamento della donna. A seguito della valutazione positiva da parte del questore di tale dichiarazione e richiesta viene rilasciato un permesso di soggiorno valido 6 mesi che può essere rinnovato, con la stessa motivazione, per altri 6 mesi. Tale tipologia di percorso è spesso poco considerato dalla maggior parte delle questure d’Italia che considerano spesso inattendibile, o poco significative ai fini investigativi e giudiziari, dichiarazioni rilasciate anche in forma scritta ma non sotto forma di formale denuncia della parte lesa. percorso B E’ il cosiddetto percorso di protezione sociale “con denuncia” nei confronti degli sfruttatori. Come nel percorso senza denuncia si avvia un progetto di accoglienza e protezione. In base alla normativa, le donne che decidono di denunciare i propri sfruttatori, devono essere informate sulle possibilità di avviare un percorso di protezione sociale, in alcuni casi tale informazione non arriva alle donne (negligenza o disinformazione di chi raccoglie la denuncia). Nel caso in cui un’associazione, una comunità o un ente pubblico accoglie una donna intenzionata a denunciare, lo comunica all’ufficio competente della Questura. Quindi la stessa Questura fisserà un appuntamento in cui la donna potrà andare a denunciare i fatti subiti. E’ possibile che in alcuni casi la vittima si presenti spontaneamente presso una stazione di Polizia o dei Carabinieri per esporre denuncia, oppure lo richieda a seguito di un’azione di polizia in cui si trova coinvolta. In tali casi sarà loro compito ricercare un ente accreditato presso l’apposito registro (come l’Ass. Lule) che possa avviare il progetto di protezione sociale. Con la denuncia la ragazza diventa formalmente parte lesa e testimone nell’eventuale processo che si svolgerà a carico degli sfruttatori. Per questo tipo di percorso il permesso di soggiorno rilasciato è sempre “per motivi di protezione sociale” o “per motivi umanitari”, tale permesso è valido 6 mesi e può essere rinnovato, con la stessa motivazione, per altri 6 mesi. In entrambi i percorsi è necessario che alla richiesta di Permesso di Soggiorno sia allegato il programma di assistenza e integrazione sociale, nonché l’adesione dello straniero al medesimo programma. Un decreto del 2007 amplia l’applicazione di tale norma a favore dei cittadini comunitari (es. romeni e bulgari) Quali differenze tra i due percorsi? Teoricamente non esistono molte differenze tra il percorso di tipo A e il percorso di tipo B. L’unica sostanziale differenza è che una ragazza che decide di intraprendere il percorso senza denuncia non è detto che debba affrontare in un aula di tribunale la persona che l’ha sfruttata (ma può essere chiamata a collaborare), mentre nel caso la donna abbia denunciato esiste la possibilità che debba presenziare al processo come testimone in presenza dello sfruttatore (sempre più spesso si tende ad utilizzare lo strumento del “incidente probatorio” per ridurre i tempi del processo e tutelare maggiormente la vittima). Come già accennato la differenza tra i due percorsi sta principalmente nella volontà delle questure o dei magistrati di accettare o meno l’avvio di programmi seguendo il percorso A. |
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